Nel prossimo consiglio comunale riprenderemo da dove abbiamo lasciato. Cioè dalla discussione di una mozione, la Patobello 26, sottoscritta da tutti e sette i consiglieri di minoranza. E’ durante la disamina di quella proposta che il dibattito è degenerato fino ad offrire ai presenti un brutto spettacolo (non al pubblico che ci seguiva da casa, perché la registrazione in streaming era stata messa in pausa per non scandalizzare alcuno e anche per rispettare le regole di una corretta trasmissione degli interventi, che il caos non può garantire).
Certo, sentire uno degli assessori, il più palestrato, redarguire il presidente del consiglio comunale per la sua conduzione della seduta, e poi assistere a un’altra sua passeggiata - questa volta lo abbiamo visto in faccia- mentre si dirigeva con fare minaccioso verso uno dei consiglieri della minoranza , non è stato edificante.
Ma…, lasciamo stare questa cronaca nera, anzi rossa, per tornare sulla questione all’origine delle divergenze in aula.
Insomma il dibattito è nato dalla presentazione da parte della maggioranza di un emendamento alla mozione Pratobello 26 (in verità non era uno solo, ma molti, contenuti in un’unica proposta) .
Il regolamento di funzionamento del consiglio appunto prevede espressamente gli emendamenti soppressivi (art. 69, comma 5, lett.b) e definisce l’emendamento come “le correzioni di forma, le modificazioni e le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta (art. 32 comma 6).
Ma… qual è il limite dell’emendamento soppressivo? Un emendamento soppressivo serve a stralciare una singola frase, un capoverso o una parte del deliberato/risoluzione.
Se l’effetto dell’emendamento è cancellare l’intero contenuto dispositivo o capovolgere completamente il senso originario (cosiddetto emendamento totalmente sostitutivo o stravolgimento dell’oggetto ( nel caso in questione addirittura lo stesso titolo della mozione veniva modificato, non facendo riferimento più alla Pratobello 26) sul piano del diritto amministrativo e consliare converrete che non si è più di fronte a un mero emendamento, bensì di fronte a una nuova e diversa proposta.
In aula, all’indirizzo della segretaria generale e del consiglio, il sottoscritto faceva notare proprio questo fatto, usando appunto la parola “stravolgimento”.
Il titolo di una mozione identifica l’argomento inserito all’o.d.g., per consentire la corretta informazione preventiva dei consiglieri e della cittadinanza (art. 45 commi 1 e 5). Ne consegue che non è consentito modificare il titolo in modo da eludere l’oggetto iscritto all’ordine del giorno, poiché il Consiglio comunale “non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno della seduta” (art. 60 comma 2).
Un emendamento che miri a stravolgere del tutto la natura e il titolo della mozione rischia l’inamissibilità per carenza di aderenza all’oggetto principale. Cosa alla quale sicuramente il presidente Mallocci avrà già riflettuto.
Aldo Lobina